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Lo Statuto

Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E’ costituito nella forma giuridica dell’associazione riconosciuta, un Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE GENITORI MALATI EMOPATICI NEOPLASTICI FRIULI VENEZIA GIULIA – APS”, in sigla “A.G.M.E.N. F.V.G. – APS”, come tale sottoposto alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”).

2. L’Associazione ha sede in Comune di Trieste ed ha durata illimitata.

3. Le variazioni di indirizzo all’interno del territorio del suddetto Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 2 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, l’Associazione esercita in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017):

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, numero 104 e alla Legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;

– interventi e prestazioni sanitarie;

– prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3. In particolare l’Associazione ha i seguenti scopi di carattere generale:

a) favorire la ricerca e lo studio nel campo delle neoplasie infantili, finanziando borse di studio, contributi e sovvenzioni, promuovendo e finanziando convegni, dibattiti, tavole rotonde e facilitando la partecipazione del personale medico e paramedico ai congressi nazionali ed internazionali in tali ambiti;

b) promuovere la cura e l’assistenza sociale e psicologica dei bambini/adolescenti emopatici neoplastici, nonché l’assistenza globale alle loro famiglie;

c) sostenere, anche economicamente, i bambini/adolescenti emopatici neoplastici durante e dopo il percorso di cura secondo modalità appositamente individuate dall’Organo di amministrazione;

d) promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività indicate ai punti a), b) e c).

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà tra l’altro, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico:

– realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di beni e di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore;

– partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 2, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– a) i contributi di Enti pubblici o privati;

– b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;

– c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

– d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell’Assemblea degli associati;

– e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse da quelle citate al precedente comma 1, dall’attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

3. Il patrimonio dell’Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

7. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo, ove nominato, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall’articolo 35, primo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore).

2. Possono aderire all’Associazione esclusivamente le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa (se ed in quanto prevista con delibera dall’Assemblea degli associati), né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. Gli associati rientrano nelle seguenti categorie:

– a) “di Diritto: i genitori, ovvero chi ne esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini/adolescenti affetti, anche in passato, da malattie emopatiche e/o neoplastiche;

– b) “Benemeriti”: coloro i quali hanno fondato l’Associazione, e/o hanno acquisito particolari benemerenze nel campo di attività dell’Associazione, e/o hanno dato un significativo apporto all’attività scientifica o assistenziale dell’Associazione.

5. Gli associati di cui al comma 4 sono tali a titolo gratuito, ove quote associative non siano state previste con delibera dell’Assemblea degli associati.

6. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato, inviata anche telematicamente, che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. La deliberazione di ammissione, da adottarsi alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

8. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto dandone comunicazione all’interessato entro 30 giorni dalla assunzione della delibera medesima. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l’Assemblea degli associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e non è trasmissibile né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte.

2. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento recedervi; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo – il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato recedente – ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

4. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’associato non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

5. Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

2. Gli associati, purché iscritti da almeno tre mesi, hanno il diritto di:

– partecipare all’attività associativa nonché alle assemblee che l’Associazione indice, esercitando il diritto di voto e con facoltà di assumere la parola, in particolare nelle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’Associazione;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

 – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

3. Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ARTICOLO 7 – LIBRI DELL’ASSOCAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l’Associazione deve tenere:

– a) il libro degli associati;

– b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

– c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, se nominato, e degli eventuali altri organi sociali;

– d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, di norma, mediante visione diretta presso la sede dell’Associazione, previa apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea degli associati;

– l’Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– l’Organo di controllo;

– il Revisore Legale dei Conti.

2. Ai componenti degli Organi sociali – ad eccezione di quei componenti dell’Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove nominati – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

1. L’assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria.

2. L’assemblea ordinaria:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di legge, i membri dell’Organo di controllo ed il Revisore;

– approva il bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione;

– delibera in merito alla esclusione di un associato;

– delibera sul trasferimento della sede sociale, nell’ambito del medesimo comune;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, o dal presente Statuto, nonché su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo le sottoponga.

3. L’Assemblea straordinaria:

– delibera sulle modificazioni dello statuto;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

B) Convocazione

1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall’organo amministrativo presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché nell’ambito della Regione Friuli Venezia – Giulia.

2. L’Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

3. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, ovvero negli ulteriori casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

4. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso che dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale seconda convocazione che potrà tenersi almeno un ora dopo la prima convocazione, e l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattarsi. L’avviso dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

5. Alle assemblee possono intervenire tutti i soci iscritti  nel libro degli associati.

C) Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 2372 del Codice Civile, ove compatibili.

4. Il voto si esercita in modo palese.

5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio. Ogni socio dovrà astenersi dalla votazione su provvedimenti che lo riguardino direttamente.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

D) Svolgimento

1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’Assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

2. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

4. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

– a) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

– b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

– c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

1. Salvo quanto infra previsto per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

2. In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione, ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quelli specificatamente riservati all’Assemblea degli associati ai sensi del precedente articolo 9, lettera A).

2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

3. Spetta al Consiglio Direttivo:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– deliberare in merito all’ammissione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– predisporre ed emanare i regolamenti d’amministrazione e di servizio interno per il personale con i relativi provvedimenti attuativi;

– predisporre l’eventuale regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– vigilare sul regolare ed adeguato funzionamento dell’Associazione e, se del caso, emanare regolamenti al riguardo;

– deliberare le assunzioni, disporre i licenziamenti ed accettare le dimissioni del personale dipendente;

– sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni anche in ordine a modifiche statutarie e ad atti di straordinaria amministrazione in conformità all’articolo 9, lettera A);

– deliberare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, in ordine all’eventuale raccolta fondi e modalità della medesima, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4;

– deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;

– deliberare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, l’eventuale esercizio delle attività diverse di cui al precedente articolo 1, punto 5;

– promuovere ed organizzare eventi associativi;

– stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

– conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– nominare, sulla base di attività meritoria e di particolare rilevanza svolta a favore dell’Associazione, uno o più associati, Presidente Onorario, titolo che ha carattere onorifico e non esecutivo. La durata della carica di Presidente Onorario, che deve essere accettata dall’interessato, è illimitata;

– assegnare, per contributi e/o attività svolte a favore dell’Associazione, specifiche benemerenze ai sostenitori non associati, fra quelli di cui all’articolo 17 dello Statuto;

– compiere tutti i necessari atti amministrativi e di gestione che interessino l’Associazione e la sua attività e che non siano espressamente demandati all’Assemblea degli associati o di competenza di altri organi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra cinque e undici, nominati dall’Assemblea.

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate; durano in carica 2 (due) anni, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.

3. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per morte, revoca, in presenza di giusta causa, per dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. La decadenza è pronunziata dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con i primi fra i non eletti dall’assemblea, purché la maggioranza sia costituita da consiglieri nominati dall’Assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima riunione dell’Assemblea successiva alla loro nomina.

6. Se viene meno la maggioranza dai consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. In ogni caso i consiglieri nominati dall’assemblea nelle ipotesi di cui al quinto comma del presente articolo, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

8. Tutte le cariche si intendono accettate e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’incarico, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8, comma 2.

C) Funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. E’ compito del Segretario assistere il Presidente, coordinare la redazione dei bilanci e provvedere alla stesura dei verbali. E’ compito del Tesoriere tenere la contabilità, verificare la consistenza di cassa, sovrintendere al patrimonio dell’Associazione; egli può essere altresì autorizzato dal Consiglio Direttivo ad operare con le Banche e gli altri Istituti di Credito, firmare assegni a pagamento o girarli per l’incasso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché nell’ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia, almeno una volta ogni sei mesi nonché ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente od opportuno, sia per iniziativa del Presidente – o in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente – che per domanda scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione, anche telematico, che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

3. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato, anche telefonicamente, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

4. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell’Organo di Controllo, ove nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso d’assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato, ovvero il Consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporaneità di nomina, il più anziano di età.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, ove nominato.

7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

– a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

– b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

– c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse personale, non può prender parte alle deliberazioni.

10. Di ogni deliberazione si redige processo verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, e quindi trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell’ufficio

1. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste al comma 6 dell’articolo 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. 3. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

4. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

6. Si applica in ogni caso il disposto dell’articolo 2475-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza dell’Associazione spetta al Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia assente ovvero impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento, del Presidente.

2. E’ inoltre sua competenza prendere, in caso d’urgenza e d’impossibilità di convocare il Consiglio, tutti i provvedimenti di immediata necessità, salvo la ratifica degli atti da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

3. È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente permane in carica due anni ed è rieleggibile. Egli cessa dalle funzioni per morte, scadenza del mandato, dimissioni volontarie, o revoca, per gravi motivi, deliberata dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni, mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall’articolo 30, commi 2 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale l’Assemblea, in sede di nomina, dovrà determinarne il numero, che non potrà essere in ogni caso superiore a tre, nonché nominarne il Presidente.

2. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nl caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. I membri dell’organo di controllo restano in carica due anni e sono rinominabili.

4. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l’intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 10, lettera C) per le riunioni del Consiglio Direttivo.

5. L’organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all’articolo 30, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l’Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, l’Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.

6. La funzione di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

7. Nel caso di nomina di un Organo di controllo in forma collegiale, le decisioni del medesimo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 5, la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all’assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l’incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica due anni e sono rinominabili.

4. La nomina di un Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e può, in ogni caso, intervenire ogni qualvolta l’Assemblea lo ritenga comunque opportuno.

ARTICOLO 14 – DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

1. Se vi è fondato sospetto che i componenti del Consiglio Direttivo, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’Associazione, gli associati che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 2409 del Codice Civile.

2. Ogni associato può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 15 – BILANCIO

1. Gli esercizi dell’associazione iniziano il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro i successivi 90 (novanta) giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione di un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge – ed in particolare in conformità alla disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) – e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal Revisore.

3. Il bilancio così formato deve essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio  cui si riferisce e deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

5. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione, con l’indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

6. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ARTICOLO 16 – VOLONTARI

1. L’Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall’articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell’articolo 17, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. Nel caso in cui l’Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 17 – SOSTENITORI NON SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Coloro i quali versano un contributo in denaro a favore dell’Associazione assumono, in via automatica e per l’annualità nella quale il contributo viene versato, la qualifica di “Sostenitore non socio” dell’Associazione.

2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare specifiche benemerenze ai Sostenitori non soci che abbiano versato significativi contributi all’Associazione, sia in relazione agli anni di contribuzione che all’entità degli stessi.

ARTICOLO 18 – LAVORATORI

1. L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati – fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 Numero 117 (Codice del Terzo Settore) e ribadito dall’articolo 16, comma 3, del presente Statuto – solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 19 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 56, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO

1. L’eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria, secondo le maggioranze previste dall’articolo 9, lettera E).

2. Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dall’articolo 35, comma 1 bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) – e quindi, inferiore a sette persone fisiche – esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

3. In caso scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 21 – NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osserveranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.


L’AGMEN FVG è iscritta :

Al registro regionale delle persone giuridiche al numero 247 e al registro regionale delle associazioni di promozione sociale APS al numero 952.

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